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Sfatiamo subito il falso mito del bonus sposi pari a 25.000 euro, la cui notizia, diventata ormai virale su internet, in realtà è palesemente FALSA.

In questo articolo scoprirete che il bonus non è altro che l’assegno di congedo matrimoniale, che molti non conoscono e che potrebbero rientrare nei requisiti per richiederlo.

COSA E’

È un assegno che viene concesso in occasione di un congedo straordinario della durata di otto giorni in occasione del matrimonio, civile o concordatario, da usufruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento. L’assegno per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto.

A CHI SPETTA

L’assegno per congedo matrimoniale spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative, che:

  • contraggono matrimonio civile o concordatario;
  • possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
  • o fruiscono effettivamente del congedo (assenza dal lavoro) entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio.

Spetta anche:

  • ai lavoratori disoccupati che siano in grado di dimostrare che nei novanta giorni precedenti il matrimonio hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze delle aziende sopra dette;
  • ai lavoratori, che ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.).

Non si ha diritto all’assegno quando si contrae il solo matrimonio religioso. Si può aver diritto a successivi assegni solo se vedovi o divorziati.

A CHI NON SPETTA

L’assegno per congedo matrimoniale non spetta ai dipendenti di:

  • aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di: impiegati, apprendisti impiegati, dirigenti;
  • aziende agricole;
  • commercio;
  • credito;
  • assicurazioni;
  • enti locali;
  • enti statali;
  • aziende che non versano il relativo contributo alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari).

QUANTO SPETTA

Operai e apprendisti:

7 giorni di retribuzione. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%.

Lavoratori a domicilio:

7 giornate di guadagno medio giornaliero. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%.

Marittimi:

8 giornate di salario medio giornaliero. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%.

Part- time verticale:

spetta solo per i giorni di retribuzione che coincidono con quelli previsti dal contratto per lo svolgimento dell’attività lavorativa, si detrae sempre la percentuale a carico del lavoratore.

LA DOMANDA

I lavoratori occupati devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dal matrimonio, allegando il certificato di matrimonio o stato di famiglia con i dati del matrimonio rilasciato dall’Autorità comunale o dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio. Se non è possibile produrre la certificazione nei termini citati, si può presentare un certificato rilasciato dall’Autorità religiosa ovvero una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione prescritta;

I lavoratori disoccupati o richiamati alle armi devono presentare domanda all’Inps entro un anno dalla data del matrimonio, utilizzando uno dei seguenti canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, funzione assegno per congedo matrimoniale.
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
  • Contact Center – attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico

IL PAGAMENTO

Per i lavoratori occupati l’assegno viene pagato per conto dell’Inps da datore di lavoro, per i lavoratori disoccupati o richiamati alle armi l’assegno viene corrisposto direttamente dall’Inps.

Fonte: inps.it – i-prestiti.com